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COMUNICAZIONI DI ANOMALIA TRA PAGAMENTI ELETTRONICI * FATTURE ELETTRONICHE * CORRISPETTIVI TELEMATICI

Aenzia delle Entrate e lettere di compliance

🔍 L'Agenzia delle Entrate prosegue con l'Attività di Compliance


In linea con il rapporto collaborativo e trasparente tra il Fisco e i contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha inviato specifiche comunicazioni riguardanti le anomalie riscontrate. Recentemente, con il Provvedimento del 3 ottobre 2023, l'Agenzia ha definito le modalità di condivisione delle informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dai contribuenti.


🔍 Quali dati vengono analizzati:

Le comunicazioni di anomalia vengono inviate a seguito del rilevamento di discrepanze tra:

  • Le transazioni giornaliere con strumenti di pagamento elettronico
  • Le fatture elettroniche emesse per cessioni di beni o prestazioni di servizi
  • I corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente all'Agenzia

In particolare, i destinatari delle comunicazioni sono coloro il cui importo totale dei pagamenti elettronici mensili supera l'ammontare totale delle transazioni economiche certificate tramite fatture elettroniche o corrispettivi telematici nello stesso periodo.


📄 Cosa contengono le comunicazioni di anomalia:

Le comunicazioni includono informazioni come il codice fiscale, la denominazione del contribuente, il numero identificativo della comunicazione e il periodo d'imposta. Viene inoltre fornito un codice atto, che dovrà essere utilizzato nel modello F24 in caso di versamenti legati all'anomalia segnalata. Le modalità di consultazione dei dettagli relativi all'anomalia sono chiaramente indicate.


📆 Scadenza Importante:

Ricordate che avete tempo fino al 15 dicembre 2023 per regolarizzare le violazioni tramite ravvedimento, anche se queste sono già state constatate, ma non oltre il 31 ottobre 2023.


👥 Attività del Contribuente Destinatario della Comunicazione:

Potete richiedere informazioni all'Agenzia e segnalare eventuali elementi o circostanze non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.


🚨 Attenzione:

Le informazioni sono consultabili nel Cassetto fiscale e nell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi" sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso riceviate una comunicazione di anomalie contattate lo Studio in modo tale da verificare tempestivamente la correttezza di quanto comunicato dall'Agenzia.

Autore: 64f136a3_user 13 ottobre 2023
i vantaggi derivanti dal versamento regolare dei contributi previdenziali
Autore: 64f136a3_user 13 settembre 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2023, n. 213, il Decreto 8 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), che prevede "Disposizioni per l'attuazione delle misure per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del gasolio effettuato nel secondo trimestre dell'anno 2022. Il Decreto individua: i soggetti beneficiari, riconosciuti in tutte le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto il credito d'imposta concedibile, assegnato nella misura massima del 12% delle spese sostenute nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di gasolio al netto dell' Iva, comprovato tramite le relative fatture d'acquisto; la procedura di concessione del credito, che verrà definita con successivo Decreto dove verranno definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese che avverrà tramite piattaforma informatica; la modalità di fruizione del credito d'imposta, che può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite F24, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati; le modalità di trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, che avverrà con modalità telematiche, fornendo l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con indicazione dell'importo del credito concesso; le verifiche e controlli successive all'erogazione del credito. #autotrasporto #gasolio #credito
11 settembre 2023
La fattura elettronica si avvia verso una nuova fase: dal 1° gennaio 2024 sarà obbligatoria per tutti e verrà meno l'esonero previsto per le partite IVA fino a 25.000 euro di ricavi o compensi. Stop alla deroga per i forfettari. Arriverà a scadenza il 31 dicembre prossimo l’ultima delle esenzioni previste in materia di fatturazione elettronica e anche le imprese minori dovranno adeguarsi al Fisco digitale. Si tratta delle partite IVA che nel 2021 hanno registrato un valore di ricavi e compensi di importo inferiore ai 25.000 euro. La data del 31 dicembre segnerà quindi il termine delle deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica che, così come previsto in materia di corrispettivi telematici, si applicherà in maniera generalizzata. Si ricorda che per le prestazioni mediche rese a privati è fatto DIVIETO di emissione della fattura elettronica mentre, per le stesse, vige l'obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria.  Lo Studio è a disposizione per approfondimenti e per fornire l’assistenza sia dal punto di vista normativo che tecnologico.
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